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Non è sempre facile suddividere le spese per il rifacimento e la manutenzione dei tetti soprattutto se in carico a tutti i condomini di un palazzo.

Le stagioni fredde e piovose, posso determinare danni al tetto di un’abitazione e in questi casi non è semplice capire a chi spettano le spese per i lavori da effettuare.

Secondo la legge infatti, il tetto dev’essere considerato un bene di proprietà comune. Esclusivamente con una diversa indicazione del titolo può essere diverso. è quindi bene ricordare che se un bene è di tutti, in questo caso il tetto, tutti devono partecipare alle spese per la sua manutenzione e conservazione.

Chi paga per la manutenzione del rifacimento tetti?

  • Come abbiamo accennato, la suddivisione dei costi per il rifacimento e la manutenzione straordinaria di un tetto va suddivisa rispettando alcuni parametri. La questione va risolta a seconda di chi sia il proprietario del tetto:
  • tetto di proprietà del condominio: abbiamo detto che, nella maggior parte dei casi, il tetto è di proprietà di tutti i condomini, cioè del condominio. In questa situazione i lavori devono essere suddivisi secondo millesimi di proprietà. Le spese devono essere sostenute da tutti i condomini, compresi i titolari di negozi e garage, che vengono coperti dallo stesso tetto.. In caso di “supercondominio” (ossia di un condominio costituito da più edifici paralleli, ciascuno con un diverso tetto e con servizi autonomi), a pagare le spese saranno solo i condomini che si trovano sotto il tetto interessato dai lavori.
  • tetto di proprietà di un solo condomino: il costruttore ha la possibilità di riservarsi la proprietà del tetto o l’abbia venduta a un singolo condomino (naturalmente ciò dovrà risultare da un atto notarile). In tal caso le spese di manutenzione del tetto si ripartiscono nel seguente modo: un terzo va a carico del proprietario del tetto mentre gli altri due terzi andranno ripartiti, secondo millesimi, tra tutti gli altri condomini ai cui appartamenti il tetto serve da copertura. A riguardo, infatti, si applica la norma del codice civile relativa al lastrico solare.

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