Il Decreto Rilancio ha ufficialmente dato il via al Superbonus 110% che sarà valido per alcuni lavori, come per il cappotto termico ma la cessione del credito sarà valida per tutti.
Non solo lavori per l’adeguamento sismico, ma anche per quanto riguarda il miglioramento della classe energetica. Tutti gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale al 110 vengono categorizzati dal Decreto Rilancio in due categorie: appunto interventi “trainanti” e interventi “trainati”. L’esecuzione di un intervento trainante dà diritto ad ottenere il Superbonus anche per l’intervento trainato.
Superbonus 110%, come intervenire sul cappotto termico
Il superbonus al 110% viene riconosciuto al contribuente in cinque rate annuali di importo uguale e interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
é possibile quindi usufruire dei benefici del Superbonus, seguendo una tra le seguenti tre opzioni:
- Se c’è capienza IRPEF, si può recuperare la detrazione spettante in rate annuali uguali.
- Si può cedere la detrazione all’impresa esecutrice, ottenendo un contributo consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo.
- Si può cedere il credito alla banca, che lo sconterà al contribuente stesso.
Spese ammissibili
Il tetto massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per l’intervento è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Quanto al dettaglio delle spese ammissibili per gli interventi di coibentazione degli edifici, la lista è riportata nel D.M. 4 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico (“Requisiti tecnici”).
Si tratta delle spese relative a:
– fornitura e posa in operadimateriale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
– demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.
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